01/04/2022
Lavoro

07/2022: Novità in materia di lavoro

Con la presente Vi informiamo quanto segue:

Nei giorni scorsi sono stati emanati una serie di provvedimenti in materia di lavoro. Le novità di maggior rilievo saranno trattate di seguito:

1.1           Green Pass am Arbeitsplatz

A ben due anni dall’inizio della pandemia per il coronavirus, il governo italiano ha posto fine allo stato di emergenza nazionale.

Per il mondo del lavoro, questo significa che per quanto riguarda l'obbligo del green pass sul posto di lavoro, dal 1° aprile si applicheranno le seguenti norme:

- l'obbligo di possesso del green pass è stato prorogato fino al 30 aprile 2022;

- per l’accesso ai luoghi di lavoro i lavoratori (anche gli over 50) dovranno essere in possesso fino al 30 aprile 2022 del cosiddetto green pass base (vaccinati, guariti o con test antigenico negativo).

1.2           Smart Working

Fino al 30 giugno 2022 sarà possibile attivare lo smart working in modalità semplificata, quindi senza necessità di accordo individuale.

1.3           Esonero contributivo nel turismo

Il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter), convertito in legge negli scorsi giorni e pubblicato nella gazzetta ufficiale il 28 marzo 2022, prevede un esonero contributivo a favore delle aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali che assumono lavoratori stagionali. Nel particolare, le aziende del settore del turismo e gli stabilimenti termali,

- per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale,

- avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022,

- possono beneficiare, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite della durata dei contratti di lavoro stipulati, e comunque per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L’esonero è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate e, ad oggi, non è fruibile in quanto per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

1.4           Buoni carburante per i lavoratori dipendenti

Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), all’art. 2, dispone che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200,00 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

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