12/04/2019
Lavoro

08/2019: Certificato di agibilità

Il Decreto Semplificazioni di cui alla Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 ha introdotto ex novo l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità da parte del committente per i lavoratori dello spettacolo.

Obbligo di richiesta

Sono tenuti alla richiesta del certificato di agibilità:

  • le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense,
  • i teatri tenda,
  • gli enti, le associazioni e le imprese del pubblico esercizio,
  • gli alberghi,
  • le emittenti radiotelevisive,
  • gli impianti sportivi,

ogni qual volta fanno agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori per i quali è previsto l’obbligo di richiesta del certificato sono:

  1. artisti lirici;
  2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  3. attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  6. direttori di scena e doppiaggio;
  7. direttori d’orchestra e sostituti;
  8. concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
  9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  10. amministratori di formazioni artistiche;
  11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  14. truccatori e parrucchieri.

L’obbligo del possesso del certificato di agibilità ricade sull’impresa che ha scritturato i lavoratori.

Contenuto

Nel certificato di agibilità sono indicati i lavoratori occupati (cognome, nome, codice fiscale e matricola ENPALS), la qualifica professionale, il numero di giorni e il periodo di occupazione, il compenso previsto (indicando se giornaliero o mensile), il tipo di agibilità, la descrizione dello spettacolo e il luogo dove si svolge l’attività.

Procedura telematica

La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa e deve essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura telematica messa a disposizione dall’INPS (oppure avvalendosi degli intermediari abilitati).

Ricordiamo come la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1097) ha introdotto un’importante semplificazione, cioè dal 1° gennaio 2018, infatti, non è più necessario richiedere preventivamente il certificato di agibilità qualora i lavoratori siano ingaggiati con un contratto di lavoro dipendente (sia a tempo determinato che indeterminato).

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