07/2026:Auto aziendale in uso promiscuo – nuove regole di calcolo del fringe benefit
Con la presente Vi informiamo sulle novità in materia di determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo, introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus), che trovano applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
L’assegnazione dell’auto aziendale rappresenta uno dei benefit di maggiore rilevanza. Le nuove regole interessano pertanto, di norma, una quota significativa dell’organico.
1.1 In sintesi
Conferma del criterio forfetario: percorrenza convenzionale di 15.000 km annui per il costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, con coefficienti del 10%, 20% o 50% in funzione della tipologia di alimentazione.
Novità – maggiorazione per anzianità: decorso il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit è incrementato del 50%.
Novità – maggiorazione per accessori: è prevista una maggiorazione forfetaria del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dalla persona dipendente.
Ampliamento dell’ambito applicativo: il criterio forfetario si applica anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario; è venuto meno il riferimento ai veicoli di nuova immatricolazione e ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
Clausola di salvaguardia estesa: il previgente regime CO₂ si applica anche ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025 (in precedenza 30 giugno 2025).
Adempimenti 2026: poiché le nuove regole decorrono dall’intero periodo d’imposta 2026, i mesi già elaborati devono essere verificati e regolarizzati in sede di conguaglio di fine anno.
1.2 Quadro normativo previgente
Il fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale non è determinato in base all’effettivo utilizzo privato, bensì in via forfetaria: si assume una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, moltiplicata per il costo chilometrico di esercizio del veicolo desumibile dalle tabelle nazionali elaborate annualmente dall’Automobile Club d’Italia (ACI), cui si applica una percentuale stabilita per legge.
Circolare 07/26 2/5
Fino al 31 dicembre 2024 tale percentuale era graduata in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo (25%, 30%, 50% o 60%).
Con l’art. 1, comma 48, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) il parametro delle emissioni è stato sostituito da quello della tipologia di alimentazione (10%, 20% o 50%), inizialmente limitato ai veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Per i veicoli già in circolazione l’art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, convertito dalla Legge n. 60/2025, ha introdotto una clausola di salvaguardia.
Con la Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate – richiamando la Risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E – ha ricostruito il coordinamento tra i diversi regimi, chiarendo che nelle situazioni non riconducibili ai criteri forfetari occorre fare riferimento al valore normale, limitatamente alla parte riferibile all’utilizzo privato del veicolo.
Proprio tali fattispecie hanno comportato nella prassi un considerevole aggravio gestionale.