19/05/2026
Lavoro

04/2026: Decreto 1° maggio - Novità in materia di lavoro

Con la presente Vi informiamo sulle novità di maggiore rilievo in materia di lavoro contenute nel Decreto Legge n. 62/2026, denominato Decreto 1° maggio.

 

Le novità di maggior rilievo, trattate in questa informativa, sono le seguenti:

1.1           Incentivi all’occupazione

Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:

1.1.1        Bonus assunzione giovani

Prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500,00 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, con limite elevato a 650,00 euro mensili per assunzioni nel Sud e nelle aree di crisi.

 

Nello specifico, l’esonero contributivo spetta, per un periodo massimo di 24 mesi, a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi giovani che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il 35esimo anno di età e siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

 

Le agevolazioni in trattazione sono altresì riconosciute, sempre per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di giovani, sempre di età inferiore ai 35 anni, che, alla data dell’assunzione, siano privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartengano a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e precisamente:

-  non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. c);

-  siano soggetti adulti che vivono solo con una o più persone a carico (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. e);

-  siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. f). Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT;

-  appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. g).

 

Inoltre, l’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014; pertanto, oltre ai soggetti appartenenti a una delle categorie di lavoratori come sopra descritti, sono da ricomprendere nell’alveo dei destinatari della misura anche i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. a) e i soggetti aventi un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. b).

 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

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