16/07/2018
Fisco

09/2018: Abolizione dello split payment per professionisti

Con la pubblicazione del c.d. Decreto “dignità” (DL 87/2018) sono in vigore dal 15.07.18 le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

Non sono più soggetti allo split payment quindi le prestazioni rese da professionisti soggetti a ritenuta di acconto. L’esclusione non dovrebbe invece riguardare le prestazioni rese da mediatori, agenti e rappresentanti, anch’esse soggette a ritenuta ma disciplinate separatamente.

 

Soggetti destinatari

L’esclusione dallo split payment riguarda i professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le nuove disposizioni prevedono, che il meccanismo dello split payment non si applichi più ai compensi che sono assoggettati a ritenuta di acconto o di imposta.

L’esclusione non dovrebbe invece riguardare gli agenti, i mediatori e i rappresentanti.

 

Decorrenza

La nuova disposizione si applica alle fatture emesse a decorrere dal 15.07.18. Le fatture emesse dai professionisti verso la pubblica amministrazione dal 15.07.18 in poi non sono più soggette allo split payment.

Le fatture emesse fino al 14.07.18 seguono comunque le vecchie regole, continuano ad essere soggette a split payment.

Le note spese emesse prima della modifica e non ancora incassate, sono da fatturare con le regole vigenti al momento dell’incasso, vale a dire senza applicazione dello split payment se l’incasso è avvenuto il 15.07.18 o dopo.

 

Fatturazione e note di variazione

Per quanto riguarda le indicazioni in fattura non deve essere più menzionato lo split payment nelle fatture emesse dal 15.07.18 e le fatture saranno emesse come tutte le altre fatture.

Per le fatture verso la pubblica amministrazione emesse a partire dal 15.07.18 si deve togliere ogni riferimento allo split payment emettendo la fattura nei modi ordinari.

Le note di variazione in aumento (note di addebito) seguono le regole ordinarie, anche se la fattura originaria era stata emesse in split payment.

Le note di variazione in diminuzione (note di accredito) seguono le regole della fattura originaria, pertanto se la fattura originaria è stata emesse in regime di split payment, anche la nota di accredito deve essere emessa in split payment.

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