05/02/2018
Fisco

03/2018: Finanziaria 2018 e altre novità

Per contrastare l’evasione fiscale, viene introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019.

Il nuovo obbligo è introdotto:

  • per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019;
  • in via anticipata, dall’1.7.2018, nel settore dei carburanti e dei subappalti pubblici.

L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (comprese le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni sia verso soggetti passivi IVA, sia verso privati.

Sono esonerati dall’obbligo in argomento i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e del regime forfetario ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della “fattura PA”.

Il soggetto emittente potrà operare direttamente sul Sistema o avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati saranno rese disponibili mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia della fattura sarà rilasciata all’acquirente direttamente da parte del soggetto emittente.

Viene previsto, a partire dall’1.1.2019, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi.

La comunicazione dovrà essere trasmessa dai soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Non sono oggetto di comunicazione:

  • i dati delle bollette doganali ricevute;
  • i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

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