16/05/2017
Lavoro

11/2017: Lavori all'estero

La crescente internazionalizzazione sta coinvolgendo anche sempre più aziende, le quali alla ricerca di nuovi mercati impiegano i propri lavoratori per eseguire lavori anche in Stati Esteri.

Attraverso la presente circolare cerchiamo da un lato di esporre sinteticamente gli obblighi normativi previsti all’Estero per le società con sede in Italia, le quali intendono eseguire dei lavori negli stati limitrofi quali la Svizzera, l’Austria e la Germania e dall’altro di sensibilizzare la nostra Clientela su questo tema.

Si rammenta però, che anche altri Stati Esteri prevedono degli specifici obblighi per l’esecuzione di lavori. Questa circolare riassume tuttavia solamente gli obblighi previsti nei succitati Stati.

1.    Informazioni generali

Nei casi di esecuzione di lavori all’Estero si applica generalmente la normativa italiana in relazione ai rapporti di lavoro. Tuttavia tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea (Svizzera inclusa) prevedono dei principi comuni in caso di esecuzione di lavori i quali richiedono di garantire almeno i livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti, dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, nel luogo in cui si svolgono i lavori (p.e. trattamenti retributivi minimi, periodi massimi di lavoro e minimi di riposo ecc.).

L’impiego transfrontaliero di lavoratori è legato ad obblighi comunicativi. Tali obblighi si differenziano a seconda dello Stato Estero nel quale i lavoratori andranno a svolgere la propria attività.

 

2.    Esecuzione di lavori in Svizzera

2.1         Comunicazione preventiva

Le società con sede in Italia – a condizione che la durata dei lavori non supera i 90 giorni in un anno di calendario – possono eseguire lavori in Svizzera senza l’obbligo di richiedere un permesso di lavoro. Entro il predetto limite temporale, le società sono tenute a notificare con un preavviso minimo di otto giorni ogni esecuzione di lavori presso le autorità svizzere competenti.

Per quei casi in cui la durata dei lavori supera i 90 giorni in un anno di calendario (anche non continuativi), sussiste l’obbligo di richiedere un permesso di lavoro presso l’autorità cantonale competente per ogni singola persona da impiegare in Svizzera.

Il lavoro notturno e quello domenicale sono soggetti ad autorizzazione preventiva.

2.2         Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi

Le società Italiane che intendono svolgere in Svizzera una professione regolamentata dovranno inviare una comunicazione tramite il sistema telematico della Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l’Innovazione (SEFRI). Questa procedura permette alle autorità competenti di verificare in modo uniforme e accurato le qualifiche professionali dei singoli soggetti.

Non appena l’autorità competente ha rilasciato alla società il nulla osta alla prestazione di servizi, quest’ultima può iniziare ad eseguire i lavori in Svizzera.

Il nulla osta ha una validità fino alla fine di ciascun anno di calendario e dovrà essere pertanto rinnovato annualmente.

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