04/05/2020
Fisco

26/2020: Allentamento delle restrizioni a partire dal 04/05/20 - Ordinanza n. 24 02/05/20 e DPCM 26/04/20

Di seguito riportiamo una panoramica delle misure che determinano le attività delle imprese a partire dal 04/05/2020. Per tutte le attività consentite devono ora anche essere applicate e rispettare determinate misure di sicurezza, altrimenti le imprese non potranno essere aperte o le loro attività saranno sospese.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 elimina parti sostanziali delle restrizioni alle attività commerciali, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive industriali e commerciali, mentre le stesse restrizioni continuano ad essere sostanzialmente applicate al commercio al dettaglio, alla ristorazione, alle strutture ricettive e agli esercizi culturali.

L’ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24 del 02/05/2020 ha confermato e prorogato fino al 17/05/2020 gli ulteriori allentamenti specifici per l’Alto Adige (a meno che prima di questa data non venga emanata una Legge Provinciale per la riapertura). 

È in corso di preparazione una Legge Provinciale per la Provincia di Bolzano che prevede un calendario separato per l’apertura delle attività attualmente ancora limitate (commercio al dettaglio, gastronomia, strutture ricettive, impianti di risalita, ecc.) Tutto ciò dovrà avvenire nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, sia di quelle riportate negli allegati a questa circolare, sia di altre aggiuntive per determinate attività.

1.1           Attività sospese e non sospese dal 04/05 al 17/05

1.1.1        Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le attività consentite non posso comunque essere esercitate oltre le ore 19.00, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie.

Le attività di vendita di generi alimentari elencate nell’allegato n. 1 sono chiuse nei giorni di domenica e festivi.

Per l’Alto Adige vige l’obbligo per tutto il personale addetto alla vendita al dettaglio di munirsi di mascherine o altri dispositivi che coprono bocca e naso.

Negozi di alimentari possono vendere anche articoli di cartoleria e altri oggetti del consumo giornaliero, a condizione che questa attività rimanga marginale.

La vendita di scarpe per bambini è consentita sia nei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia in altri negozi che vendono scarpe per bambini.

Le attività di commercio al dettaglio sospese per effetto del decreto possono comunque fare consegne a domicilio, sia autonomamente che tramite corriere.

Le FAQ ufficiali del Governo affermano che, nella vendita al dettaglio, la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività sospese e per i prodotti non di prima necessità.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Vige l’obbligo per il personale addetto alla vendita di munirsi di mascherine.

Gli esercenti sono inoltre tenuti a rispettare le misure di cui all’allegato 5.

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