01/07/2019
Fisco

13/2019: Novità per la fatturazione elettronica dal 01.07.2019

Nuovi termini per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche

A partire dal 01.07.2019 cambiano le tempistiche per l’invio delle fatture elettroniche:

Soggetti con liquidazioni trimestrali devono inviare le fatture entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione[ a partire dal 01.07.2019; Soggetti con liquidazioni mensili godono ancora della moratoria delle sanzioni e fino al 30.09.19 possono emettere le fatture entro la liquidazione Iva del mese ovvero entro il 15. del mese successivo.

Le fatture elettroniche devono, come scadenza generale, essere inviate entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Fino al 01.07.2019 era in vigore una moratoria per le sanzioni per la tardiva emissione delle fatture, a condizione che queste vengano emesse entro la liquidazione del relativo mese.

Questa moratoria ora non vale più per i soggetti con liquidazione trimestrale, mentre per i soggetti con liquidazione mensile è ancora applicabile fino al 30.09.2019.

Nuova data fattura

Era previsto che in fattura doveva anche essere annotata la data di effettuazione dell’operazione, in aggiunta alla data fattura e la data dell’invio della fattura. Inserire queste tre date nella fattura avrebbe voluto dire cambiare i tracciati telematici e anche la modifica dei software gestionali.

Per non dovere modificare tutto ciò, l’Agenzia delle Entrate ha ora stabilito, che la data fattura può essere usata per indicare la data di effettuazione dell’operazione.

Se la merce viene consegnata, ovvero la prestazione pagata il 05.07, la fattura deve essere datata 05.07 ed è da inviare allo SdI entro 12 giorni, ovvero entro il 17.07.2019.

Per effetto della moratoria sulle sanzioni questi 12 giorni si applicano ai soggetti trimestrali, quelli mensili possono inviare le fatture di luglio fino al 20.08.2019.

Data fattura nelle fatture differite

Le disposizioni riguardanti la fatturazione differita consentono di emettere una unica fattura per tutte le operazioni eseguite nel mese, a condizione che le singole operazioni siano documentate con un documento di trasporto. La fattura differita deve essere emessa e inviata entro il 15. del mese successivo.

La data da indicare in fattura nelle fatture differite ora è la data dell’ultima consegna del mese.

Con questa disposizione l’Agenzia delle Entrate ha sconvolto la prassi aziendale di datare le fatture differite con l’ultimo del mese e di inviarle i pirmi del mese successivo. È pertanto auspicabile una precisazione in merito a questa nuova disposizione, ovvero se non è comunque ancora possibile indicare l’ultima data del mese invece che la data dell’ultimo documento di trasporto.

Seguendo le disposizioni dell’Agenzia, si creano problemi con la sequenziale numerazione e cronologia delle fatture, p.es. una fattura immediata n. 100 datata 05.08 e una fattura differita inviata il 06.08 e datata con l’ultima consegna del 15.07 con il n. 101.Per questo motivo è consigliabile istituire due registri Iva distinti, uno per le fatture di vendita immediate ed uno per le fatture di vendita differite.

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