10/05/2017
Fisco

10/2017: Novità fatturazione split payment

Soggetti obbligati

Dal 2015 le fatture verso la pubblica amministrazione devono essere emesse con il meccanismo dello split payment. A partire dal 01.07.2017 è stata estesa la platea dei committenti in confronto ai quali le fatture devono essere emesse in split payment, ma anche dei soggetti che devono emettere le fatture in split payment.

La fatturazione con il sistema dello “split payment” consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.

Tecnicamente, la modifica normativa si inserisce nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti

– dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica,

– degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi,

– delle camere di commercio,

– degli istituti universitari,

– delle aziende sanitarie locali,

– degli enti ospedalieri,

– degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,

– degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza,

– imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da Ministeri;

– imprese controllate direttamente o indirettamente da Regioni, Comuni, Province o unioni di comuni;

– imprese controllate dalle imprese sopra menzionate;

– imprese quotate nella borsa italiana (Ftse Mib),

l’imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo).

Oltre all’ampliamento dei committenti verso i quali devono essere emesse le fatture in split payment, è stato anche eliminato l’esonero per i compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Per effetto di questa modifica ora sono soggette a fatturazione in split payment anche le prestazioni di professionisti, rappresentanti e agenti di commercio, agenzie immobiliari ecc.

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